Fondo da 180 milioni per alleggerire le bollette elettriche

Energia Elettrica – Decreto ristori

Ddl n. 1994 di conversione del decreto-legge n. 137

Un fondo da 180 milioni di euro aiuterà ad alleggerire le bollette elettriche delle imprese italiane. È quanto prevede il ddl n. 1994 di conversione del decreto-legge n. 137meglio noto come Decreto Ristori. Il provvedimento – approvato il 16/12/2020 in Senato con voto di fiducia sul maxi-emendamento governativo, contiene introdotto nuove disposizioni in materia fiscale e contributiva per il sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro. Tra queste ritorna anche il taglia bollette dedicato alle aziende.

L’articolo 8-bis del testo di modifica al Decreto Ristori è dedicato, infatti, alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per imprese e professionisti. Nel dettaglio l’articolo istituisce un fondo da 180 milioni per l’anno 2021 finalizzato al taglio delle voci “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” della bolletta elettrica. Misura che si applicherà alle utenze connesse in bassa tensione, non domestiche che, alla data del 25 ottobre 2020, risultino dotate di partita IVA attiva. E che dichiarino “di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati” del decreto legge.

Il comma 2 dell’articolo Il comma 2 demanda all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di rideterminare, con propri provvedimenti le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri. Un intervento che non dovrà comportare aggravi tariffari per le utenze interessate. Inoltre, l’ARERA definirà il periodo temporale di rimodulazione delle tariffe in maniera tale che:

sia previsto un risparmioparametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell’anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci – “trasporto e gestione del contatore” ed “oneri generali di sistema” – non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell’anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.