Nuove modifiche relative ai contributi sotto forma di credito di imposta secondo trimestre 2022

Per la quarta volta, con il decreto “DL Aiuti” di qualche giorno fa sono state apportate nuove modifiche ai crediti di imposta, molti chiarimenti ma ancora lacune.

 

Sono confermati i periodi necessari ad effettuare il confronto per stabilire se l’Azienda ha diritto al contributo (primo trimestre 2019 con primo trimestre 2022).

Sono confermate le voci in fattura da tenere in considerazione sia per effettuare il confronto sia per poi stabilire l’importo del contributo, cioè la sezione “spesa per la materia energia” che comprende, oltre al costo della materia energia anche le perdite di rete, il dispacciamento, i corrispettivi relativi copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità e la commercializzazione.

Ma vengono rafforzate le aliquote dei crediti d’imposta previsti dai recenti decreti-legge per il secondo trimestre 2022:

  • il credito d’imposta per le imprese non gasivore per l’acquisto di gas naturale è innalzato dal 20 al 25%;
  • il credito d’imposta riconosciuto alle imprese gasivore è innalzato dal 20 al 25%;
  • il credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore, è innalzato dal 12 al 15%.

Sanando una “lacuna” del precedente DL Energia, il nuovo provvedimento riconosce il credito d’imposta alle imprese gasivore anche per il primo trimestre 2022, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, confermato quello per le imprese energivore per il primo trimestre 2022 al 20%.

Non è invece stata sanata la lacuna dell’assenza del riferimento all’energia elettrica prodotta e autoconsumata (ad esempio assetti cogenerativi).

 

In sintesi:
ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE 2022 SECONDO TRIMESTRE 2022
ENERGIVORI* 20% 25%
Codice tributo 6960 Codice tributo 6961
NON ENERGIVORI 0% 15%
Contatore potenza pari o superiore a 16,5kW Codice tributo 6963
GAS PRIMO TRIMESTRE 2022 SECONDO TRIMESTRE 2022
GASIVORI 10% 25%
Codice da definire Codice tributo 6962
NON GASIVORI 0% 25%
Codice tributo 6964
* L’energia elettrica prodotta ed autoconsumata rientra nel calcolo del credito di imposta solo per il 2° trimestre 2022.